Riforma ed equilibri istituzionali
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Riforma ed equilibri istituzionali

Domenica 22 febbraio 2026
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Più che i fatti dominano argomenti che suscitano emozioni

«Così hanno bruciato il cuore per Domenico»: minuto per minuto, l'incredibile catena di errori (e quelle due ore fatali)

Riforma ed equilibri istituzionali

Augusto Barbera | 22 febbraio 2026

Più che i fatti dominano argomenti che suscitano emozioni

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Il testo Nordio va a colpire «equilibri costituzionali»? È un punto su cui insiste la propaganda dell’Associazione magistrati; io invece sostengo il contrario: la riforma va a ristabilire quegli equilibri.
Vediamo perché. Il costituente al momento del varo del testo costituzionale introduce la «Settima disposizione transitoria» con la quale stabilisce che la legge allora vigente sull’ordinamento giudiziario sia eccezionalmente mantenuta in vita fino alla approvazione di una nuova legge, in conformità con la Costituzione. La legge allora (e tuttora) vigente era il Regio Decreto n.12 del 1941, sull’ordinamento della magistratura, il testo unico varato dal regime fascista. Il guardasigilli Alfredo Grandi aveva enfatizzato e completata la unificazione delle carriere fra Pubblici ministeri e Giudici (risalente al 1913) «al fine di così esprimere la unità dell’ordinamento», cioè del regime fascista; e comunque perché era un regime coerente con il processo di tipo «inquisitorio».

Il nuovo ordinamento avrebbe dovuto rappresentare la tappa successiva al tormentato varo del Codice Vassalli, avvenuto alla fine degli anni Ottanta, che introduce il processo di tipo «accusatorio». Mentre il primo tipo di processo affida al Pm e al Giudice una corresponsabilità nell’acquisizione delle prove, il secondo prevede invece la responsabilità del Pm nella formulazione delle accuse e affida al Giudice «terzo e imparziale» il giudizio sulle stesse. Non coerente con tale tipo di processo l’appartenenza alla stessa carriera di entrambi i soggetti; ed infatti, in breve, come può un imputato di gravi reati attendere con serena fiducia il giudizio di un magistrato che appartiene alla stessa carriera (e magari alla medesima corrente) del Pubblico ministero? Quella tappa non si riuscì a percorrerla per l’ostilità della magistratura associata, allora resa più ostinata per le (indubbie) benemerenze acquisite nelle vicende di Tangentopoli e nella lotta al terrorismo politico e alla criminalità mafiosa. E anche per l’indebolimento del fronte riformatore per le note vicende di Bettino Craxi e di Silvio Berlusconi.

Non si riuscì ad andare al di là, nel 1999, dell’introduzione nell’art. 111 della Costituzione, a voti pressoché unanimi, di una affermazione di principio: il «giusto processo» che si svolge «nel contradditorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale». Quel percorso iniziato alla fine degli anni Ottanta a opera soprattutto (ma non solo) della componente riformista della Sinistra viene ora portato avanti, con il testo Nordio, da una componente «law and order» del centro destra.
Che fare allora: dobbiamo guardare quindi al testo proposto e al suo contenuto ovvero ai proponenti del testo? Il testo non solo mantiene le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura, sia nella componente inquirente sia in quella giudicante, ma anzi le rafforza (inserendo la componente inquirente nel nuovo testo dell’art.110).
Invece, gli argomenti del ANM non si misurano sui testi normativi ma, piuttosto, tendono a suscitare timori ed emozioni: il rischio di un assoggettamento alla politica; l’indebolimento della lotta alla mafia; lo spettro di Gelli; la selezione di soggetti inidonei nel sorteggio. Un complesso, cioè, di possibili eventi che non consentono di instaurare un colloquio razionale basato su «fatti», cioè sulle norme. È il metodo, caro a Trump , della «post verità», nascondendo i «fatti» — nel caso nostro ignorando le norme approvate dal Parlamento — dietro narrazioni destinate a suscitare reazioni emotive o a confermare credenze preesistenti (post truth facts)!

Come è noto, allorché si tratti di consultazioni referendarie la Costituzione richiede un voto che prescinde dagli schieramenti politici; è appunto un istituto di democrazia diretta; per questo voterò «Si». E ciò sia in coerenza con una tradizione riformista (alla quale ho contribuito nei miei anni in Parlamento), sia per completare un tormentato percorso di attuazione costituzionale, per ristabilire, appunto, un equilibrio costituzionale. Ovviamente, mi riservo di votare contro questa maggioranza allorché il prossimo anno saremo chiamati a dare un voto politico, eleggendo un nuovo Parlamento.

22 febbraio 2026

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