Tutti i dubbi di Tino Santangelo sul pm nel «giusto processo»
Corriere della Sera - Cultura

Tutti i dubbi di Tino Santangelo sul pm nel «giusto processo»

Giovedì 5 febbraio 2026
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Il suo saggio del 2021 sulla rivista Infiniti mondi e quel post-it all'amico giornalista: «Vedi di trovare la forza per leggere questo "sosamiello"»

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Tutti i dubbi di Tino Santangelo sul pm nel «giusto processo»

di Marco Demarco

Il suo saggio del 2021 sulla rivista Infiniti mondi e quel post-it all'amico giornalista: «Vedi di trovare la forza per leggere questo "sosamiello"»

«Può essere considerata logica, giuridicamente corretta e compatibile con i principi che hanno ispirato il ‘giusto processo’ la presenza dello stesso pubblico ministero sia nel primo che nel secondo grado dello stesso giudizio?». È solo l’incipit. Il resto è una serrata riflessione su ciò che contribuisce a rendere il potere giudiziario «un potere terribile» o, peggio ancora, «un potere odioso». Tino Santangelo pubblica questo saggio nel 2021, sul numero 18 di «Infiniti mondi», la rivista diretta da Gianfranco Nappi e Massimiliano Amato, e, citando Montesquieu e Condorcet, solleva in realtà temi di stringente attualità.

Certo, la sua tragica morte non può essere piegata a pretesto per alimentare, in un senso o nell’altro, la polemica sulla riforma della giustizia sottoposta a referendum. Tuttavia non può neppure essere archiviata senza risposte. Perché quella morte non solo porta alla luce una vicenda processuale che si trascina da diciassette anni, ma soprattutto aiuta a comprendere come e perché ciò possa accadere.

Oggi, infatti, seppure non in via ordinaria, uno stesso magistrato può rappresentare la pubblica accusa in tutti i gradi di giudizio, dal primo al terzo, e anche più volte all’interno della stessa vicenda giudiziaria, con tutto ciò che ne consegue per l’imputato. Il quale, pur titolare del diritto a un «giusto processo» - davanti a un giudice terzo e imparziale e garantito da una ragionevole durata - può invece ritrovarsi intrappolato in una sorta di «loop» procedurale, in un meccanismo teoricamente senza fine: all’infinito, praticamente, se come in questa storia, per avere piena soddisfazione, decide di rinunciare alla prescrizione.

Nel caso di Santangelo, nell’ambito della vicenda relativa alle presunte incompiute bonifiche dell’ex area industriale di Bagnoli, la continuità dell’accusa si è manifestata in Tribunale e in Appello, e in Cassazione attraverso la redazione dei ricorsi, per poi riproporsi nuovamente in Appello, ancora in Cassazione e infine di nuovo in Appello, dove — almeno fino alla morte di Santangelo — la prima udienza era già fissata per il 6 marzo.

Ma nulla si può comprendere di questa intricata vicenda se non riconducendola a un quadro sinottico, necessariamente semplificato.
In primo grado Santangelo viene condannato e propone appello. Nel conseguente giudizio di appello viene assolto; a ricorrere in Cassazione è la pubblica accusa, la Procura generale. La Cassazione accoglie il ricorso e dispone il rinvio a una diversa sezione della Corte d’appello.
Anche in questo secondo giudizio di appello Santangelo viene assolto.
Segue un nuovo ricorso della pubblica accusa, e un ulteriore giudizio di appello ancora da celebrare. Giudici sempre diversi, ma un’accusa sempre rappresentata dallo stesso pm nei giudizi di merito. Un «loop» raro, forse non unico, ma certamente estremo.

«Qualcuno ha sbagliato? E chi?».

La domanda è stata posta sia alla figlia di Santangelo, Marella, ordinaria alla Federico II, prima donna alla guida del Dipartimento di Architettura, sia all’attuale procuratore generale Aldo Policastro. A Dario Del Porto di Repubblica, Marella Sant’Angelo ha risposto dicendo di «non voler entrare in questi discorsi», ma di poter solo «constatare che qualcosa nel sistema non funziona, perché diciassette anni rappresentano un tratto significativo della vita di una persona e non è possibile trascorrerli sotto processo, peraltro con l’accusa affidata, per sei giudizi e in ogni grado, al medesimo magistrato».
 
A tutti, Policastro ha invece dichiarato: «Anche per noi diciassette anni sono tanti per giungere a una sentenza definitiva. Ma in questo processo sono state rispettate tutte le norme che sovrintendono al processo penale».
Ed è così, tanto è vero che per ben due volte la Cassazione ha accolto i ricorsi della pubblica accusa.

Il sistema, dunque, è questo. Nessuna anomalia formale, ma tutti - imputato in primo luogo - prigionieri di uno stesso meccanismo. Santangelo, però, ne aveva colto fin dall’inizio l’incongruità. E il suo saggio ne è la prova.
Chi oggi ne scrive su queste pagine ne conservava memoria, ma ha dovuto faticare non poco per ritrovare quel testo. L’ha infine rinvenuto con ancora in copertina un post-it che lo presentava all’amico giornalista: «Vedi di trovare la forza per leggere questo ‘sosamiello’ ». Il biglietto è siglato con una «T», ma più ancora dice quel termine dialettale, tipico di chi - come Tino Santangelo - non considerava il napoletano una lingua bassa, ma una lingua profonda.

Il saggio è tuttavia firmato Edmond Dantès, pseudonimo prediletto di Santangelo: l’archetipo della resilienza, della vittima che tenta di riconquistare il controllo del proprio destino, per scoprire infine che il vero approdo non è la vendetta. Dodici pagine dense, scritte ora con ironia, ora con piglio notarile, ma sempre con eleganza. L’obiettivo dichiarato è sostenere l’incostituzionalità delle norme che consentono allo stesso magistrato requirente di occuparsi dello stesso impu

Quando Santangelo scrive, quel «loop» è appena iniziato. Ma che lì possa annidarsi un meccanismo potenzialmente infinito lo comprende quasi subito: il giorno stesso in cui, dopo la sentenza di primo grado, gli viene comunicata la composizione della Corte d’Appello. Tra i nomi legge con sorpresa anche quello del pm che ne ha chiesto la condanna. In un primo momento pensa a un errore: ammette che gli anni dell’università e dell’esame di procedura penale sono ormai un ricordo lontano. Poi, però, l’evidenza si impone. Tornano alla mente le eccezioni, gli istituti dell’applicazione temporanea e del trasferimento definitivo: e infatti, nelle more, il pm era appunto passato dalla Procura della Repubblica alla Procura generale.
Una circostanza formalmente legittima, ma che Santangelo non riesce ad accettare sul piano logico e costituzionale.
Le ragioni dell’illegittimità vengono quindi illustrate in relazione al giusto processo (articolo 111 della Costituzione), all’imparzialità dell’amministrazione (articolo 97) e al divieto di distinzione tra magistrati se non per diversità di funzioni (articolo 107, terzo comma). Santangelo argomenta su tutti i fronti.
Il primo. «Le condanne - scrive - non dipendono dal pubblico ministero, ma dal giudicante. E chi potrebbe negarlo! Appare però altrettanto certo che se l’assoluzione viene richiesta dal pubblico ministero, l’organo giudicante può ad essa pervenire in modi e tempi decisamente più agevoli. Perché allora colui che è stato condannato in primo grado dovrebbe essere privato di questa possibilità, chiamiamola ‘agevolativa’? Perché deve essere privato di una ‘semplificazione verso la salvezza’?».
E ancora: «Come può dirsi giusto un processo in cui non possono non formarsi pregiudizi, ovvero opinioni predeterminate, in capo a un pubblico ministero chiamato a sostenere l’accusa in più gradi di giudizio?».
Il secondo fronte. Tutti i magistrati, ricorda Santangelo, sono in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione. Sono quindi soggetti al principio costituzionale di imparzialità. Ma il nodo vero è quello oggi più attuale.
Il terzo fronte. Perché i magistrati, in generale, si oppongono alla separazione delle carriere? Evidentemente, risponde Santangelo, «per evitare che il pubblico ministero diventi esposto ad altri poteri e perda la propria indipendenza». Ma allora - osserva - «occorre avere il coraggio di pretendere che le garanzie di incompatibilità, astensione e ricusazione siano comuni anche ai magistrati requirenti». Invece, il «bis in idem» è concesso solo ai pm.
Così mentre i giudici non possono giudicare ciò che hanno già giudicato, «per i pubblici ministeri è prevista solo la facoltà di astenersi. Non l’obbligo». E se è così, «come può essere logicamente possibile - scrive - considerare il pubblico ministero un magistrato?».
Il 12 dicembre 2008, ricorda infine Santangelo, fu presentato al Senato un disegno di legge volto a estendere ai pubblici ministeri i principi in questione. Non se ne fece nulla. Sarebbe interessante sapere perché. Forse è anche da qui che occorre ripartire: non da una polemica contingente, ma dalle esperienze vissute.

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